LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

A cura dell’Avv. ANTONIO SACCONE, responsabile dell’Ufficio Legale dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara

Le sanzioni amministrative pecuniarie, che sono irrogate ai datori di lavoro dall’Ispettorato del Lavoro per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, possono essere rateizzate.
In questa materia si fa spesso confusione; molti ritengono che – quando viene emanato un verbale ispettivo – sia comminata la sanzione amministrativa; in realtà, con il verbale ispettivo interviene la contestazione delle irregolarità accertate, con diffida a regolarizzare le stesse ed indicazione degli importi da pagare per estinguere il procedimento ispettivo: non vi è ancora, cioè, l’irrogazione della sanzione.

Si possono rateizzare le somme indicate nel verbale ispettivo?

No!
Con il verbale ispettivo, di regola viene intimata ai destinatari una diffida ad adempiere alle irregolarità riscontrate, diffida che – se viene ottemperata – determina l’ammissione al pagamento delle sanzioni nella misura del minimo edittale.
In caso di non ottemperanza alla diffida impartita, la stessa diviene illecito amministrativo e i destinatari del verbale possono comunque pagare la somma indicata come illecito, che è pari al doppio del minimo della sanzione o al terzo del massimo, se è più favorevole.
L’ottemperanza ed il pagamento dell’importo della diffida (minimo della sanzione) ovvero il solo pagamento delle somme di cui all’illecito (doppio del mimino o 1/3 del massimo, se più favorevole) comportano l’estinzione del procedimento sanzionatorio: non può, dunque, aversi la rateizzazione di tali somme perché evidentemente il procedimento può estinguersi solo complessivamente e non chiaramente a rate.

Quando si può rateizzare allora la sanzione amministrativa?

Quando si conclude il procedimento ispettivo, cioè quando viene emanata l’ordinanza ingiunzione.
Solo le somme indicate nell’ordinanza ingiunzione sono dunque rateizzabili, fino ad un massimo di 30 rate mensili, ai sensi dell’art. 27 della legge 689/81.

Cosa deve fare chi riceve un’ordinanza ingiunzione ed intende rateizzare la somma che gli è stata ingiunta di pagare?

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto ingiuntivo, deve presentare apposita istanza all’Ispettorato del Lavoro che ha emesso il provvedimento, corredandola con idonea documentazione attestante lo stato di difficoltà a pagare le somme ingiunte (CUD, bilanci, autocertificazioni ecc.).
La rateizzazione delle somme ingiunte non comporta applicazione di interessi di legge né di maggiorazioni, se interviene entro il termine di legge (30 giorni dalla ricezione della ordinanza).

Chi è destinatario di un’ordinanza ingiunzione, se non intende pagare può impugnarla e in che modo?

Entro lo stesso termine di 30 giorni dalla ricezione dell’ordinanza, il destinatario può presentare ricorso al Giudice del Lavoro; in questo caso, alla somma ingiunta con l’ordinanza, decorsi 30 giorni, si applicano le maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (10% a semestre), a meno che il Giudice adito non sospenda l’esecutività dell’atto.

Che succede alla fine della causa?

Se il destinatario dell’ordinanza ingiunzione vince la causa, l’atto ingiuntivo viene annullato e, se ha pagato tutto o parte dell’importo ingiunto, ne può chiedere il rimborso.
Se, invece, perde la causa, dovrà pagare la somma ingiunta, defalcata dell’importo già versato nel frattempo (se ne ha chiesto la rateizzazione), ovvero interamente se non ne aveva chiesto la rateizzazione.
In quest’ultimo caso, però, a meno che il Giudice non abbia disposto la sospensione dell’esecutività dell’atto, pagherà la sorte capitale (importo dell’ordinanza) maggiorata come per legge (10% a semestre), a decorrere dal 30° giorno successivo all’emissione dell’ordinanza stessa.
Quindi, se ad esempio la causa dura 3 anni e il Giudice non ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza e nemmeno è stata fatta istanza di rateizzazione delle somme ingiunte, all’esito del giudizio – se sfavorevole a chi lo ha promosso – la sorte capitale sarà maggiorata del 60% (10% a semestre, che sono 6), atteso che la causa è durata 3 anni.
E’ sempre bene, pertanto, quando si è destinatari di un’ordinanza ingiunzione, chiederne subito la rateizzazione e cristallizzare un piano di rientro, onde evitare l’applicazione delle maggiorazioni di legge.

E’ possibile rateizzare anche le somme ingiunte con l’ordinanza anche dopo la sentenza sfavorevole al destinatario?

Si, con le stesse modalità sopra descritte per la rateizzazione delle ordinanze ingiunzione.