CONTRIBUTI DIMEZZATI PER LE ASSUNZIONI UNDER 35

Nel corso dell’anno 2019, tutti gli operatori del mondo del lavoro hanno atteso invano l’emanazione di un Decreto congiunto tra Ministero del Lavoro e MEF che armonizzasse due diverse norme in ordine alle assunzioni agevolate di giovani; in particolare, non era chiaro se le assunzioni agevolate rivolte ai giovani fino a 30 anni potessero automaticamente estendersi a quelle dei giovani fino a 35 anni, atteso che vi era la norma ma mancava la disposizione attuativa (appunto il Decreto Interministeriale Lavoro/MEF).

In tale contesto di difficoltà interpretative e in assenza di indicazioni amministrative specifiche, molti datori di lavoro hanno comunque effettuato assunzioni di giovani fino a 35 anni, rispetto alle quali, tuttavia, hanno poi dovuto versare la contribuzione ordinaria e non hanno usufruito delle agevolazioni.

Cosa è successo nel 2020? 

Con la legge di bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata superata, dopo oltre 14 mesi, la mancanza di coordinamento tra norme che si era ingenerata per effetto delle previsioni della Legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) e del cd. Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/2018).

Specificatamente, la legge 205/2017 prevedeva che per la prima assunzione di un lavoratore effettuata per l’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani di età fino a 30 anni (29 ani e 364 giorni) vi fossero sgravi contributivi (che vedremo meglio in seguito).

Il Decreto Dignità introdusse una modifica di tale previsione, espressamente stabilendo che gli sgravi contributivi di cui sopra spettassero anche per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) effettuate tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, di fatto allargando gli sgravi in parola per le assunzioni di giovani fino a 35 anni e per ulteriori 2 anni.

L’indicazione per le modalità di fruizione degli sgravi di cui trattasi per l’anno 2018 furono stabilite nella circolare INPS n. 40 del 3 marzo 2018; quelle per gli sgravi ulteriori riferiti agli anni 2019 e 2020 erano rimandate ad un Decreto da emanarsi di concerto tra Ministro del Lavoro e dell’Economia, che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 12 ottobre 2018, ma che tuttavia non è mai stato emanato.

In conseguenza di ciò, per tutte le assunzioni di giovani fino a 35 anni, effettuate nel corso dell’anno 2019 sul presupposto che prima o poi il Decreto che ne avrebbe dovuto fissare le modalità di fruizione sarebbe stata emanata, i datori di lavoro non hanno potuto usufruire degli sgravi in argomento.

Quindi, quale è la situazione attuale? 

Allo stato delle norme, dunque, ai datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori (con esclusione dei datori di lavoro domestico) e agli Enti Pubblici Economici che – senza esservi tenuti per obbligo di legge o di contratto collettivo – per gli anni 2018, 2019 e 2020 hanno assunto o assumono a tempo indeterminato un giovane di età fino a 35 anni, mai occupato a tempo indeterminato presso il datore assumente né presso altro datore di lavoro (anche all’estero), con esclusione di rapporti di apprendistato non “consolidatisi”, e che nei 6 mesi antecedenti l’assunzione non abbiano licenziato personale per giustificato motivo oggettivo nell’unità produttiva in cui assumono, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi un esonero contributo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, dei contributi – se dovuti – al Fondo per l’erogazione del TFR, ai Fondi bilaterali o di solidarietà, ai Fondi interprofessionali e per la previdenza complementare e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche a carico dei datori di lavoro.

Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di 3.000 Euro annui, riparametrati su base mensile: vale a dire che l’esonero contributivo massimo mensile fruibile è pari a 250 Euro, risultanti dalla somma annua di 3.000 Euro/12 mesi; per i rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso di mese, l’importo giornaliero dell’esonero è pari ad Euro 8,06, risultanti dalla somma mensile di € 250/31.

Per i giovani fino a 30 anni, assunti con le stesse modalità, l’esonero vale per sempre, attesa la natura strutturale dell’incentivo.

Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e, in questo caso, il datore di lavoro ha diritto a recuperare, se lo ha già pagato, il contributo addizionale dell’1,40% e quello progressivo dello 0,5% (che si paga nei casi di proroga).

Le assunzioni incentivate sono possibili per impiegati ed operai, mentre sono escluse per i dirigenti.

Inoltre, qualora il lavoratore assunto (o altro lavoratore di pari qualifica) venga licenziato nei 6 mesi successivi all’assunzione nella stessa unità produttiva, è prevista la revoca del beneficio e la restituzione dello stesso.

Infine, è opportuno chiarire che le agevolazioni in parola sono conservate sino alla scadenza in favore del datore di lavoro subentrante nei casi di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.

Da ultimo, va evidenziato che il beneficio di cui trattasi è cumulabile con il cd. “Bonus Sud” e con l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore in NASPI, pari al 20% dell’indennità residua che gli sarebbe spettata.