LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER SPORTIVI E GIOVANI AGRICOLTORI

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto alcune novità in materia di assunzioni agevolate ed ha sbloccato incentivi già esistenti mai divenuti operativi.

Quali sono le novità assolute e le conferme di agevolazioni che la legge di bilancio per il 2020 ha reso operative?

Nello specifico, le novità assolute sono:

  1. lo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato cd. di primo livello;
  2. l’esonero contributivo per i contratti di lavoro sportivo;
  3. l’esonero dal versamento contributivo per i giovani agricoltori.

Sono, invece, conferme di previsioni già esistenti, che sono state rese operative dalla legge di bilancio:

  • lo sgravio contributivo per le assunzioni degli under 35;
  • il cd. bonus eccellenze (anche se con qualche dubbio).

Quali gli esoneri contributivi per i contratti di lavoro sportivo

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è previsto un esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) entro il limite massimo di 8.000 Euro su base annua per le società sportive femminili che stipulano con atlete donne contratti di lavoro sportivo ex lege 91/81.

Quali gli esoneri dal versamento contributivo per i giovani agricoltori?

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, la legge 160/2019 ha previsto la possibilità per i giovani agricoltori (intendendosi per tali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai 40 anni), in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2020, di ricevere un esonero del 100% dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale per l’IVS.

L’esonero è attribuito per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; esso non è cumulabile con altri esoneri ovvero con riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto per gli aiuti di Stato (cd. “de minimis”).