QUANDO SCATTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE?

A cura del Dott. Gianluigi Pascuzzi dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara 

Parleremo del Provvedimento di Sospensione dell’attività imprenditoriale, dopo irregolarità riscontrate dall’Ispettorato del Lavoro, ex art. 14 D.Lgs 81/08, in particolare andremo ad analizzare le conseguenze e gli effetti pratici.

Che cos’è un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale?

Innanzitutto vorrei fare una premessa quest’oggi analizzeremo il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del INL per l’Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

In particolare si tratta di un provvedimento amministrativo con finalità cautelari e finalità “sanzionatorie”.

Viene adottato appunto qualora si riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

La circolare 33/2009 in linea con il tenore letterale della norma evidenzia che:

  • Il requisito della subordinazione non costituisce elemento essenziale per l’adozione del provvedimento;
  • Bensì vi rientrano tutti quei soggetti riconducibili alla più ampia nozione dell’art. 2 del TU Sicurezza (D.Lgs 81/08).

Pertanto riveste indiscussa importanza la corretta e anticipata formalizzazione del rapporto qualsiasi sia la natura giuridica (subordinazione ; coadiuvanti; tirocini; somministrati)  ciascuno con le proprie specifiche peculiarità e obblighi di legge connessi.

 

Ci può spiegare meglio cosa intende dire?

Voglio semplicemente evidenziare che il provvedimento di sospensione è spesso associato al riscontro di personale in nero per il quale viene applicata la maxisanzione per lavoro nero. Trattasi di un altro provvedimento amministrativo che punisce l’occupazione irregolare di lavoratori subordinati. Ebbene se è vero che nella stragrande maggioranza dei casi le due condotte sono intimamente connesse è rilevante evidenziare che i presupposti o più correttamente i requisiti soggettivi sono diversi. Infatti mentre la maxisanzione è applicabile per l’occupazione irregolare di lavoratori subordinati, il provvedimento di sospensione invece potrebbe riguardare una platea più ampia di soggetti.

Che cosa può fare un imprenditore che ha subito un provvedimento di sospensione?

  • Il soggetto imprenditore che è stato destinatario di un provvedimento di sospensione può presentare istanza di revoca compilando un apposito modello fornito generalmente dall’ispettore che ha redatto l’atto. Va integrata con:
  • L’assunzione lavoratore subordinato UNILAV e Contratto di Lavoro;
  • DNA INAIL coadiuvante familiare; Visita medica);
  • L’istanza va presentata presso gli uffici dell’INL competenti per territorio;
  • Il pagamento di una somma aggiuntiva paria a € 2.000 (per l’ipotesi di sospensione per lavoro nero).
  • Due marche da bollo da 16 €.

La revoca del provvedimento di sospensione viene concessa dall’ITL – su istanza di parte – anche previo pagamento del 25% della suddetta somma pari a € 500, salvo poi pagare la differenza entro sei mesi.

In alternativa alla integrale regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori coinvolti e al pagamento della sanzione è possibile ovviamente presentare ricorso entro 30 gg al capo IIL, che dovrà emettere la propria decisione entro 15 gg pena la perdita di efficacia del provvedimento medesimo.

Sulla perdita di efficacia, secondo l’INL (nota 7401 del 12/08/2019) questa opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati. In particolare la nota evidenzia come se per qualche ragione l’IIL interessato non ha adottato la decisione nel termine dei 15 giorni questo non travolge tutto il provvedimento, ma ha effetto dal decorrere del 15° giorno. Per cui se qualche datore di lavoro avesse deciso di provvedere alla revoca solo per non veder sospesa la propria attività, e contestualmente proposto ricorso potrebbe comunque non aver diritto al rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca.