REDDITO DI CITTADINANZA: REQUISITI E LIMITI

A cura del Dott. Gianluigi Pascuzzi, dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. E’ associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. E’ stato introdotto dal D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019) ed è destinato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di una serie di requisiti di cittadinanza residenza e economici.

Oggi esamineremo sommariamente le Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” – indicazioni per il personale ispettivo dalla circolare INL n° 8/2019

Ci può dare qualche breve informazione circa il RDC?

Innanzitutto come già anticipato in premessa si tratta di una misura di politica attiva del lavoro che consta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Quindi la prima sottolineatura che va fatta è che beneficiari della misura non sono singoli componenti ma l’intero nucleo familiare complessivamente considerato. E’ destinato, quindi ai nuclei familiari che rispettino determinati requisiti al momento della domanda e durante tutta la durata della erogazione del beneficio.

Ci illustra sempre brevemente quali sono i più importanti requisiti che deve possedere il nucleo familiare?

I  primi macro requisiti riguardano la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne: italiano o dell’Unione Europea; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso; cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; titolare di protezione internazionale;

Inoltre deve essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Gli altri requisiti riguardano la situazione patrimoniale che per la natura della misura va misurata sull’intero nucleo familiare.

◾un valore ISEE inferiore a 9.360 euro

◾un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro

◾un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia

◾un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza

Sugli ultimi due valori devo precisare, senza entrare nello specifico, che risentono di incrementi al rispetto di determinate condizioni come la presenza di figli minori o di componenti del nucleo con disabilità.

Infine ci sono altri requisiti come il non possesso di navi e imbarcazioni da diporto autoveicoli o ciclomotori immatricolati superiori a una certa cilindrata e immatricolati entro determinati limiti temporali dalla richiesta di RDC.

Quindi ci percepisce il reddito di cittadinanza non può lavorare per rientrare nei parametri?

Ovviamente non è così, come anticipato è una misura di politica attiva, quindi rivolta anche al reinserimento e inserimento nel mondo del lavoro. Infatti il Rdc non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando i requisiti reddituali e patrimoniali previsti; ed è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Quindi cosa dovrà fare un percettore di RDC se trova un lavoro?

Dovrà attenersi agli obblighi comunicativi imposti dall’ Art. 3, d.l. n. 4/2019, ovvero

  1. Ex COMMA 8: comunicare, entro trenta giorni dall’evento, l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’INPS tramite il modello “Rdc/Pdc– Com Esteso” a pena di decadenza dal beneficio (cfr. INPS circ. n. 43/2019), a prescindere dai dati inseriti, a cura del datore di lavoro, nella comunicazione ex art. 9 bis della L. n. 608/1996;
  2. Ex COMMA 9: comunicare, entro trenta giorni dall’evento, a pena di decadenza dal beneficio, l’avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC ed entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito individuato secondo il principio di cassa;
  3. Ex COMMA 11: comunicare, entro quindici giorni ogni variazione del patrimonio che comporti la perdita dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, (beni immobiliari) e lett. c) (beni durevoli) del d.l. n. 4/2019.

Evidenzio che L’Art. 7, comma 2, D.L. n.4/2019 (in fase successiva alla concessione del beneficio) punisce l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, con la reclusione da 1 a 3 anni.