OBBLIGO GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO: COME SI POSSONO SEMPLIFICARE I CONTROLLI? TUTTO QUELLO CHE OGNI AZIENDA DOVREBBE SAPERE

green pass sul posto di lavoro

Ormai è cosa nota che dal 15 Ottobre scatterà l’obbligo di possedere il Green Pass per ogni lavoratore, dipendente e non, e per tutte le aziende del settore pubblico e privato. Che impatto produrrà tutto questo sull’organizzazione degli ambienti di lavoro?

 

INDICE

1. A chi si rivolge l’obbligo?

2. Chi deve controllare il Green Pass a lavoro?

3. Sanzioni per le aziende che non adottano le modalità operative di controllo

4. Green Pass e protezione dati: gli adempimenti in azienda

5. Raccolta o incetta di dati personali

6. Incarico per i delegati alle verifiche

7. Green Pass ed eventuali sanzioni lato privacy

8. Conclusioni

green pass sul posto di lavoro come semplificare i controlli

ll nuovo obbligo Green Pass, che riguarderà, dal 15 Ottobre fino al 31 Dicembre, 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato, e che al contempo impone specifici obblighi di controllo per datori di lavoro, sta sollevando non pochi dubbi tra coloro che dovranno attrezzarsi a gestire questo significativo cambiamento.

Il questo articolo proviamo a muoverci in un misto di punti fermi e molta incertezza, cercando di tracciare una rotta e fornire indicazioni utili a chi presto dovrà accingersi a sottostare a nuovi obblighi e controlli.

Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro: il Decreto in pillole

1. A chi si rivolge l’obbligo?

Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 si compone di 11 Articoli ed in sostanza va a regolamentare quello che è il “principio universale dell’accesso ai luoghi di lavoro”, estendendo l’obbligo del possesso della “certificazione verde” a tutti coloro che “svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche sulla base di contratti esterni”.

Obbligati quindi:

  • Dipendenti, consulenti, partite Iva che entrano in ufficio
  • Lavoratori che entrano in mezzi pubblici
  • Lavoratori a domicilio (elettricisti, colf, badanti…).

Restano valide le eccezioni per specifiche patologie che il medico di famiglia deve certificare.

2. Chi deve controllare il Green Pass a lavoro?

“I datori di lavoro, invece, sono chiamati, entro il 15 ottobre 2021, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Sono chiamati, inoltre, a definire con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.”

Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alle FAQ del Governo

3. Sanzioni per le aziende che non adottano le modalità operative di controllo

Le aziende, che entro il 15 ottobre non ottemperano agli obblighi operativi di controllo, saranno passibili di sanzioni previste dell’articolo 4 del decreto 22 marzo 2020, da 400 a 1000 euro.

4. Green Pass e protezione dati: gli adempimenti in azienda

Analizzando la faccenda da un punto di vista giuridico, vanno sicuramente tenute in considerazione le disposizioni relative alle questioni relative alla privacy.

Il DPCM individua come il Titolare del Trattamento, il Ministero della salute, e delinea l’organizzazione e le relative responsabilità sul trattamento includendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Sogei (la società PagoPA che sviluppa e gestisce i principali strumenti).

5. Raccolta o incetta di dati personali

Tra le varie garanzie individuate per gli interessati, spicca il fatto che l’attività di verifica delle certificazioni non possa comportare – in nessun caso e in qualunque forma – la raccolta dei dati dell’intestatario.

Il Garante della privacy ha sottolineato come i trattamenti di dati personali inerenti la vaccinazione dei dipendenti, sono allo stato consentiti esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme sulla sorveglianza sanitaria e di idoneità alla mansione da parte del decreto legislativo 81/2008. Quest’ultimo, pertanto, rimane la base giuridica di riferimento nell’ambito delle pratiche di controllo previste dal Decreto.

6. Incarico per i delegati alle verifiche

Il decreto 16 settembre all’art. 3, comma V, prescrive che il datore di lavoro è tento ad individuare dei “soggetti incaricati” i quali, con “atto formale”, devono essere “incaricati”.

Chi e in che modo tra i lavoratori, cioè attraverso quale formazione e tenuta da chi, sono punti ancora da chiarire, in merito ai quali attendiamo ulteriori sviluppi.

7. Green Pass ed eventuali sanzioni lato privacy

Il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa fino a 10 milioni di euro nella misura in cui non abbia conferito un incarico formale ad una figura specifica che avrà il compito di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19. In caso di ulteriori ed eventuali inadempimenti saranno previste sanzioni fino a 20 milioni di euro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, par. 4 e 5 GDPR.

8. Conclusioni

Dalla panoramica che vi abbiamo illustrato si evince che l’obbligo Green Pass a lavoro porta con sé diverse responsabilità per i datori, che potrebbero rappresentare un significativo onere, non solo in termini organizzativi, ma anche economici. Tutto questo, inoltre, a fronte di un quadro normativo sulle modalità di controllo che risulta ancora poco delineato. Resta quindi la necessità di individuare soluzioni pratiche che, non solo rendano meno macchinose le procedure di controllo all’ingresso dei locali lavorativi, ma che siano in grado di gestire correttamente i dati sensibili in ottica privacy, aiutando così l’azienda ad evitare pesanti sanzioni.

 

VUOI SEGUIRE GLI SVILUPPI DELLA NORMATIVA E CONOSCERE NUOVE METODOLOGIE DI CONTROLLO DEL GREEN PASS ALL’INGRESSO DEI LOCALI LAVORATIVI?

Stiamo organizzando un evento gratuito, in presenza e in modalità webinar, per approfondire nel dettaglio le tematiche.

Appuntamento giovedì 18 Novembre

UN’OCCASIONE DI DIBATTITO INSIEME AI NOSTRI ESPERTI:

Avv. Marco Riario Sforza PhD Avvocato patrocinante innanzi alle Giurisdizioni Superiori – Professore di Diritto Privato – Universitá degli Studi di Teramo – Facoltá di Scienze Politiche,

Avv. Antonio Saccone Resp. Uff. Legale INL Pe-Ch

Rappresentante Sindacale

LASCIACI I TUOI DATI PER PRENOTARE IL TUO POSTO.